Tassazione equa: la Commissione propone misure tecniche definitive per realizzare un futuro sistema dell’IVA nell’UE a prova di frode

La scorsa settimana la Commissione ha proposto le modifiche tecniche particolareggiate delle norme dell’UE sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) che integrano la recente proposta di revisione del sistema per renderlo in grado di contrastare più efficacemente la frode.

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L’odierno pacchetto di misure modifica in modo sostanziale le norme in materia di IVA e dovrebbe agevolare l’operato delle imprese in tutta l’UE, poiché mette termine a 25 anni di regime “transitorio” IVA nel mercato unico. Nello scorso ottobre la Commissione ha proposto i principi fondamentali per la creazione di uno spazio unico europeo dell’IVA che contribuisca a ridurre drasticamente i 50 miliardi di euro di frode che attualmente gravano ogni anno sui bilanci nazionali degli Stati membri dell’UE. Con queste misure tecniche, la Commissione auspica che gli Stati membri avvieranno la discussione relativa ai più ampi principi o “pilastri” di un sistema definitivo dell’IVA nell’UE più semplice e resiliente per gli scambi di beni all’interno dell’Unione.

Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: “Le proposte presentate oggi rappresentano gli ultimi elementi della revisione del sistema dell’IVA nell’UE e spianeranno la strada verso norme più semplici, meno burocrazia e un sistema di utilizzo più agevole, grazie allo sportello unico per gli operatori commerciali. È ora che i nostri Stati membri creino un clima di fiducia reciproca per quanto riguarda la riscossione dell’IVA sulle operazioni intra-UE. Riteniamo che la nostra proposta di riforma potrebbe ridurre dell’80% i 50 miliardi di euro persi ogni anno a causa delle frodi IVA transfrontaliere. Spero che gli Stati membri coglieranno ora questa opportunità per mettere in atto un sistema dell’IVA di qualità per l’Unione.”

Principali elementi della proposta

L’entrata in funzione dei pilastri del sistema dell”IVA definitivo dà luogo a importanti modifiche della direttiva IVA. Dei 408 articoli della direttiva IVA, circa 200 dovranno essere adeguati al fine di realizzare i seguenti vantaggi per le imprese e i bilanci nazionali.

Semplificare l’imposizione dei beni

Nell’attuale sistema dell’IVA, gli scambi di beni fra imprese sono divisi in due operazioni: una vendita in esenzione dell’IVA nello Stato membro di origine e un acquisto soggetto a imposta nello Stato membro di destinazione. L’odierna proposta mette un termine a tale ripartizione artificiosa delle operazioni commerciali. Una volta concordate, le modifiche contenute nella normativa in materia di IVA definiranno il commercio transfrontaliero di beni come un’unica cessione imponibile che garantirà che i beni siano tassati nello Stato membro dove termina il trasporto, come dovrebbe essere. La frode all’IVA dovrebbe ridursi drasticamente.

Uno sportello unico in linea (“One-Stop-Shop”) per gli operatori

Affinché il passaggio alle nuove norme sull’IVA sia il più agevole possibile per le imprese, le modifiche presentate oggi prevedono le necessarie disposizioni per dotarsi di un portale in linea (“One-Stop-Shop”) destinato a tutti gli operatori B2B dell’UE per l’IVA, come annunciato nelle proposte di riforma presentate dalla Commissione nell’ottobre del 2017. Il sistema sarà aperto anche alle imprese stabilite al di fuori dell’UE che desiderano vendere ad altre imprese nell’Unione e che dovrebbero altrimenti registrarsi ai fini dell’IVA in ogni Stato membro. Una volta entrata in vigore la riforma, queste imprese dovranno semplicemente nominare un intermediario nell’UE che tratterà le questioni di IVA per loro conto.

Meno burocrazia

Le modifiche rafforzano il carattere di autodisciplina dell’IVA e ridurranno il numero di adempimenti amministrative che spettano alle imprese all’atto di una vendita a imprese stabilite in altri Stati membri. Gli obblighi di comunicazione specifici connessi al regime transitorio IVA non saranno più necessari per gli scambi di beni. Un’ulteriore fatturazione relativa agli scambi nell’UE sarà disciplinata dalle norme dello Stato membro del venditore, il che dovrebbe rendere il processo meno oneroso.

Di norma il venditore è responsabile per la riscossione dell’IVA

L’annuncio di oggi chiarisce che spetta al venditore applicare l’IVA dovuta su una vendita di beni a un acquirente stabilito in un altro Stato membro, all’aliquota di quest’ultimo paese. L’acquirente dei beni sarà soggetto all’IVA solo nel caso in cui sia un soggetto passivo certificato (ossia un contribuente affidabile, riconosciuto in quanto tale dall’amministrazione tributaria).

Contesto

Il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) svolge un ruolo importante nel mercato unico europeo, in quanto ha sostituito le imposte sul fatturato che distorcevano la concorrenza, ostacolavano la libera circolazione dei beni e sono state poi modificate per consentire la soppressione dei controlli e delle formalità sui beni che circolano tra gli Stati membri. Si tratta di un’importante fonte di entrate in crescita per gli Stati membri dell’UE, che nel 2015 ha fruttato oltre 1 000 miliardi di euro, pari al 7% del PIL dell’UE. Anche una delle risorse proprie dell’Unione si basa sull’IVA. Trattandosi di un’imposta sui consumi, è una delle forme di imposizione che favorisce maggiormente la crescita.

Da tempo la Commissione sollecita una riforma del sistema dell’IVA. Il piano d’azione sull’IVA presentato dalla Commissione nel 2016 annunciava l’intenzione di proporre un sistema dell’IVA nell’UE definitivo. Da allora si sono registrati progressi per quanto riguarda le nuove norme concordate in materia di IVA per le vendite in linea e la Commissione ha già presentato le sue proposte sui principi fondamentali alla base del futuro spazio unico europeo dell’IVA definitivo e una riforma fondamentale riguardo alle modalità di fissazione delle aliquote IVA negli Stati membri. La proposta odierna fa seguito a queste fasi precedenti. Abbiamo sentito il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo i quali qualsiasi futuro sistema dell’IVA dovrebbe essere basato sul principio dell’imposizione nel paese di destinazione, ossia dove i beni o i servizi sono consumati.

Info: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_it.htm

 

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