RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI: NUOVE NORME
Entrano in vigore le nuove norme europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Con la pubblicazione, il 17 gennaio 2014, della direttiva 2013/55/CE (pubblicata nella GUCE L354/132 del 28 dicembre 2013), sono molti gli elementi di novità introdotti rispetto alla legislazione europea esistente. Il testo, infatti, modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”).
La proposta di modifica, presentata dalla Commissione europea il 19 dicembre 2011, rientra tra le azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del Mercato Interno UE, in particolare per favorire la mobilità dei professionisti. La direttiva deve ora essere recepita dagli Stati membri che hanno due anni di tempo per introdurre il nuovo regime negli ordinamenti nazionali.
Alcune novità introdotte dalla direttiva:
– Tessera professionale europea. La tessera consentirà al possessore di poter circolare liberamente in Europa grazie ad una procedura di riconoscimento più breve, potendosi avvalere di modalità telematiche. Le professioni che beneficerano della tessera saranno individuate attraverso specifici atti della Commissione UE che terranno conto dei criteri individuati dalla direttiva. Tra le principali novità, si evidenzia l’introduzione dell’istituto del ‘silenzio-assenso’ nell’ipotesi in cui l’Autorità competente del Paese UE ospitante non rilasci la tessera professionale nei termini previsti dalla direttiva. Il silenzio dell’amministrazione è equiparato al rilascio della tessera stessa.
– Professioni settoriali (medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto) – I requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali sono stati rivisitati anche in termini di conoscenze, competenze e abilità, in coerenza con gli sviluppi a livello europeo del Processo di Bologna e dell’EQF (European Qualification Framework). Inoltre, è stato introdotto il principio secondo il quale la formazione può essere anche espressa sotto forma di crediti ETCS in numero equivalente alla durata prevista del corso di studi. Pertanto la presentazione dei crediti è equiparata agli anni di formazione universitaria richiesti.
Gli anni minimi della formazione di medico sono passati da sei a cinque anni. La formazione di architetto prevede due percorsi alternativi: 5 anni di università o quattro anni di università accompagnati da due anni di esperienza professionale. Per gli infermieri di assistenza generale sono stati elevati a 12 gli anni di istruzione generale ma è stato accettato il mantenimento dei dieci anni di istruzione generale qualora indirizzati a successivi percorsi professionalizzanti. E’ stato introdotto specificamente per l’Italia il paragrafo 2 dell’articolo 27, che consente il riconoscimento automatico ai medici italiani che hanno cominciato la loro specializzazione dopo il 31 dicembre del 1983 e prima del primo gennaio 1991 e che abbiano maturato sette anni di esperienza professionale consecutiva nei dieci anni precedenti la richiesta di riconoscimento.
Maggiori informazioni sul sito del Dipartimento per le Politiche Europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri.