Domande e risposte: Articolo 50 del trattato sull’Unione europea

“Esprimiamo rammarico per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, ma siamo pronti per la procedura che dovremo seguire.” Così il Primo Ministro britannico, Theresa May, ha notificato l’intenzione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea

 Bandiera UE

Che cos’è l’articolo 50?

L’articolo 50 del trattato sull’Unione europea stabilisce la procedura applicabile nei confronti dello Stato membro che desidera recedere dall’Unione europea. È stato introdotto dal trattato di Lisbona nel 2007.

Come si attiva la procedura dell’articolo 50?

Lo Stato membro che intende recedere dall’Unione deve notificarne l’intenzione al Consiglio europeo. Non è prevista una forma particolare di notifica.

Che cosa succede dopo l’attivazione dell’articolo 50?

Dev’essere negoziato l’accordo di recesso conformemente all’articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Prima tappa

Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk indice una riunione straordinaria del Consiglio europeo, la cui data è fissata al 29 aprile.

Il Consiglio europeo adotta per consenso gli orientamenti sul recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione europea. Gli orientamenti stabiliscono i principi generali che guideranno l’UE nei negoziati, in base all’interesse comune dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.

 

Seconda tappa

Dopo l’adozione degli orientamenti la Commissione presenta in tempi rapidissimi al Consiglio una raccomandazione sull’avvio dei negoziati, che il Collegio dei commissari adotta 4 giorni dopo la riunione del Consiglio europeo.

 

Terza tappa

Il Consiglio deve poi autorizzare l’avvio dei negoziati adottando le direttive di negoziato, per le quali è necessaria una maggioranza qualificata “forte” (72% dei 27 Stati membri, ossia 20 Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’UE a 27).

Dopo l’adozione di tali direttive il negoziatore dell’Unione, nominato dal Consiglio, riceve l’incarico di aprire i negoziati con lo Stato membro che desidera recedere.

 

Come si arriva alla conclusione dell’accordo di recesso?

I negoziati sul recesso ordinato devono concludersi entro un periodo di due anni a partire dal momento in cui è attivato l’articolo 50. Se alla scadenza del termine non è stato raggiunto un accordo, i trattati cessano di applicarsi allo Stato membro che recede.

Al termine del periodo fissato per i negoziati, il negoziatore dell’Unione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di accordo, tenendo conto del quadro delle future relazioni fra il Regno Unito e l’Unione.

L’accordo è subordinato all’approvazione del Parlamento europeo, che si esprime con votazione a maggioranza semplice cui partecipano anche gli eurodeputati del Regno Unito.

Il Consiglio conclude l’accordo con votazione a maggioranza qualificata “forte”.

Il Regno Unito deve anch’esso ratificare l’accordo, conformemente alle proprie norme costituzionali.

 

Di quanto tempo si dispone quindi per i negoziati veri e propri?

I negoziati veri e propri dureranno circa 18 mesi (da inizio giugno 2017 a ottobre/novembre 2018).

 

Chi negozia per l’Unione europea?

I capi di Stato o di governo dell’UE a 27 hanno chiesto al Consiglio di designare come negoziatore dell’Unione la Commissione europea e hanno accolto con favore la decisione di questa di nominare capo negoziatore Michel Barnier.

La Commissione europea, in quanto negoziatore dell’Unione, e Michel Barnier, in quanto capo negoziatore della Commissione, riferiranno sistematicamente sull’andamento dei negoziati al Consiglio europeo, al Consiglio e ai relativi organi preparatori.

Per tutta la durata dei negoziati Michel Barnier terrà il Parlamento europeo strettamente e regolarmente informato.

Ovviamente gli Stati membri parteciperanno da vicino alla preparazione dei negoziati impartendo indirizzi al negoziatore dell’Unione e valutando l’evoluzione dei lavori. A tal fine sarà creato nell’ambito del Consiglio un gruppo specifico con un presidente permanente, incaricato di accertare che la condotta dei negoziati rispetti gli orientamenti impartiti dal Consiglio europeo e le direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

Il Consiglio europeo continuerà a occuparsi permanentemente della questione, aggiornando secondo necessità gli orientamenti nel corso dei negoziati.

Come si svolgeranno concretamente i negoziati? In che lingua? A che frequenza s’incontreranno le parti?

Gli aspetti pratici, come ad esempio il regime linguistico e la struttura dei negoziati, saranno concordati dai negoziatori dell’UE e del Regno Unito.

Dove si terranno i negoziati?

I negoziati si svolgeranno a Bruxelles.

 

Quando cessa il Regno Unito di essere membro dell’Unione europea?

I trattati UE cessano di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica. Il Consiglio europeo può decidere all’unanimità di prorogare tale termine.

Fino al recesso il Regno Unito resta membro dell’Unione europea e nei suoi confronti valgono tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE, incluso il principio di leale cooperazione in base al quale l’Unione e tutti i suoi Stati membri si prestano reciproca assistenza nell’esecuzione del trattato.

 

Che cosa succede se non si arriva ad un accordo?

I trattati UE cessano semplicemente di applicarsi al Regno Unito due anni dopo la notifica.

 

Una volta uscito dall’UE, può uno Stato membro ricandidarsi all’adesione?

Qualsiasi paese uscito dall’Unione può chiedere di aderirvi nuovamente. In tal caso dovrà seguire la normale procedura di adesione.

 

Si può revocare l’attivazione dell’articolo 50 una volta trasmessa la notifica?

Attivare l’articolo 50 è una decisione che spetta al Regno Unito. Una volta attivata la procedura, però, non è più possibile decidere unilateralmente di tornare indietro. La notifica è un punto di non ritorno: l’articolo 50 non prevede la revoca unilaterale della notifica.

 

Che cosa dice esattamente l’articolo 50?

Articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE)

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.

2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L‘accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49.

Per ulteriori informazioni: Task force per i negoziati con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50

https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_it

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