Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime di sovvenzioni per un valore di 6,2 miliardi di € notificato dall’Italia e destinato a sostenere le imprese e i lavoratori autonomi colpiti dalla pandemia di coronavirus

La Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti per 6,2 miliardi di € a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo relativo agli aiuti di Stato. 

bandiera ue con scritta aiuti di stato

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questo regime italiano di aiuti per 6,2 miliardi di € permetterà di offrire un ulteriore sostegno alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi, fornendo loro liquidità sufficiente per proseguire l’attività economica durante e dopo l’epidemia di coronavirus. Continueremo a collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE.”

La misura di aiuto notificata dall’Italia 

L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo, un regime di aiuti per 6,2 miliardi di € destinato a sostenere le piccole imprese e i lavoratori autonomi colpiti dall’epidemia di coronavirus. Nell’ambito di tale regime, il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette.Del regime possono beneficiare le piccole imprese e i lavoratori autonomi attivi in tutti i settori economici, ad eccezione del settore finanziario e della pubblica amministrazione.L’importo dei singoli aiuti sarà calcolato come percentuale della differenza tra il fatturato registrato dai beneficiari ammissibili nell’aprile 2020 e il fatturato registrato nell’aprile 2019 (con un minimo di 1 000 € per le persone fisiche e di 2 000 € per le imprese).

Il regime mira ad attenuare i problemi di liquidità che si trovano ad affrontare le imprese e i lavoratori  autonomi a causa delle ripercussioni negative dell’epidemia di coronavirus, aiutandoli in tal modo a proseguire l’attività lavorativa. La misura dovrebbe sostenere 2,6 milioni di beneficiari, tra piccole imprese e lavoratori autonomi. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, i) l’importo dell’aiuto per impresa non supera i 100 000 € per quanto concerne le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, i 120 000 € per quanto concerne le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e gli 800 000 € per quanto concerne le imprese operanti in tutti gli altri settori, conformemente a quanto prevede il quadro temporaneo; ii) l’aiuto è concesso alle microimprese e alle piccole imprese e, per quanto riguarda le imprese di maggiori dimensioni, soltanto a quelle che non si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019; iii) l’aiuto è limitato nel tempo e sarà concesso soltanto fino al 31 dicembre 2020. La Commissione ha pertanto concluso che la misura notificata dall’Italia è necessaria, opportuna e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell’economia dello Stato membro, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su tale base, la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

Contesto

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile, l’8 maggio e il 29 giugno 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: 

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 100 000 € a un’impresa operante nel settore agricolo primario, fino a 120 000 € a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 800 000 € a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 100 % del rischio fino ad un valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano rispettivamente i limiti di 100 000 € e di 120 000 € per impresa.

ii) Garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 %  del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti.

iii) Prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti.

iv) Garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale; tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche.

v) Assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”.

vi) Sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri.

vii) Sostegno alla costruzione e al potenziamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione) utili a  fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Tale sostegno può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto.

viii) Sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto.

ix) Sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia.

x) Sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti alle imprese di settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale.

xi) Aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le imprese non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza e l’entità dell’intervento; condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, inclusi il divieto di distribuire dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione.

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre.

Allo stesso tempo, gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo. Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non IP/20/1311 rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell’emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati. Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva, con l’evolversi della crisi, esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57752 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).

 

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