Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime da 2,5 miliardi di € dello Stato italiano a sostegno dei lavoratori autonomi e degli operatori sanitari

La Commissione europea ha approvato un regime da 2,5 miliardi di € dello Stato italiano a sostegno dei lavoratori autonomi e di determinati operatori sanitari, che nel contesto della pandemia di coronavirus saranno parzialmente esentati dal versamento dei contributi previdenziali. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19.

Aiuti di Stato

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questo regime da 2,5 miliardi di € permetterà all’Italia di fornire ulteriore sostegno ai lavoratori autonomi che hanno risentito pesantemente della pandemia. Sosterrà inoltre gli operatori sanitari in pensione che hanno dovuto riprendere l’attività per contribuire alla risposta alla COVID-19. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare l’impatto economico della pandemia nel rispetto delle norme dell’UE.

Le misure italiane di sostegno

L’Italia, conformemente al quadro temporaneo, ha notificato alla Commissione un regime di aiuti del valore complessivo stimato di 2,5 miliardi di € con cui intende esentare i lavoratori autonomi e determinati operatori sanitari dal versamento dei contributi previdenziali per il 2021, fino a un massimo di 3 000 € pro capite l’anno.

Il regime sarà aperto ai lavoratori autonomi il cui fatturato o i cui onorari siano calati di almeno un terzo nel 2020 rispetto all’anno precedente e che nel 2019 abbiano percepito un reddito complessivo assoggettato al versamento di contributi previdenziali non superiore a 50 000 €. Potranno accedere al regime anche gli operatori sanitari in pensione che hanno dovuto riprendere l’attività professionale in risposta alla pandemia di coronavirus nel 2020.

La misura mira a ridurre le spese per i contributi previdenziali in un momento in cui il normale funzionamento dei mercati è gravemente compromesso dalla pandemia.

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare gli aiuti i) non supereranno il massimale di 225 000 € per impresa nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 270 000 € per impresa nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 1,8 milioni di € per impresa in tutti gli altri settori, e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2021.

La Commissione ha pertanto concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Contesto

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti:

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati fino a 225 000 € per impresa operante nel settore dell’agricoltura primaria, 270 000 € per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1,8 milioni di € per le imprese di tutti gli altri settori al fine di far fronte a urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100 % del rischio fino al valore nominale di 1,8 milioni di € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, ai quali si applicano i limiti rispettivamente di 225 000 € e 270 000 € per impresa;

ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse. Sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;

v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”;

vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;

vii) sostegno alla costruzione e al miglioramento degli impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a far fronte alla pandemia di coronavirus, fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;

x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese nei settori o nelle regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;

xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza e l’entità dell’intervento; condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione;

xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che, nel contesto della pandemia di coronavirus, hanno subito un calo del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi che i beneficiari non riescono a compensare con le entrate, fino a un importo massimo di 10 milioni di € per impresa.

La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili concessi in applicazione del quadro temporaneo (quali garanzie, prestiti e anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, ad esempio sovvenzioni dirette, a patto che siano soddisfatte le condizioni del quadro.

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro stesso. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno autorizzate nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle attive in tutti gli altri settori. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Gli Stati membri possono ad esempio introdurre modifiche di portata generale (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori) a favore delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell’emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

Info:https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en

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