Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano di 800 milioni di euro destinato a risarcire gli aeroporti e gli operatori di terra per i danni della pandemia
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano di 800 milioni di € destinato a risarcire gli aeroporti e gli operatori di servizi di assistenza a terra per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio che l’Italia e altri paesi hanno dovuto applicare per arginare la diffusione del virus.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Gli aeroporti sono tra le imprese che sono state particolarmente colpite dalla pandemia dicoronavirus. Questo regimedi800milionidi€permetteràall’Italiadicompensare gli aeroporti per i danni subiti come conseguenza diretta delle restrizioni di viaggio che l’Italia ed altri paesi hanno dovuto imporre per arginare la diffusione del virus. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado dimitigare l’impatto economico della pandemia nel rispetto delle norme dell’UE”.
Il regime italiano
L’Italia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto destinata a risarcire gli aeroporti e gli operatori di servizi di assistenza per i danni subiti tra il 1o marzo e il 14 luglio 2020 a causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio in vigore in quel periodo.
Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La misura sarà aperta a tutti gli aeroporti e agli operatori di servizi di assistenza a terra in possesso di una licenza di esercizio valida, rilasciata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile.
Un meccanismo di recupero garantirà che l’eventuale sostegno pubblico ricevuto in eccesso dai beneficiari rispetto al danno effettivamente subito venga restituito allo Stato italiano.
La Commissione europea ha valutato la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per compensare imprese o settori specifici per ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi eccezionali, come la pandemia di coronavirus.
La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni connessi all’epidemia sono giustificati.
La Commissione ha constatato che la misura italiana risarcirà i danni direttamente connessi alla pandemia di coronavirus e che tale misura è proporzionata, in quanto il risarcimento non supererà quanto necessario per risarcire i danni, a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.
Contesto
Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini.
Analogamente, le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l’approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente.
Nei casi in cui si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze dell’epidemia di coronavirus, in linea con la vigente disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato.
Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.
A tale riguardo, ad esempio:
gli Stati membri possono compensare (sotto forma di regimi) determinate imprese o determinati settori per i danni subiti causati direttamente da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall’epidemia di coronavirus, come è previsto dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti.
A ciò si può aggiungere un’ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento “de minimis” e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere varate dagli Stati membri anche immediatamente, senza che la Commissione debba intervenire.
In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri a causa dell’emergenza coronavirus, le norme dell’UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia, come è previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato sull’articolo 107, paragrafo 3), lettera b), TFUE, che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza determinata dal coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti; ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale; v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine; sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus; vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus; ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti; xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale; xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di coronavirus.
Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63074 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).
Info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT