Aiuti di Stato: la Commissione approva l’aiuto di 199.45 milioni di € che l’Italia intende concedere ad Alitalia per compensare le perdite subite a causa della pandemia di coronavirus
La Commissione europea ha concluso che l’aiuto di 199.45 milioni di € che l’Italia intende concedere ad Alitalia è compatibile con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. La misura mira a compensare la compagnia aerea per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questa misura consentirà all’Italia di compensare Alitalia per i danni subiti a causa delle restrizioni di viaggio, necessarie per limitare la diffusione del coronavirus. Il settore dei trasporti aerei è uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia di coronavirus. Da parte nostra, noi continuiamo a collaborare con gli Stati membri alla ricerca di soluzioni praticabili per sostenere le imprese in questi tempi difficili, in linea con le norme dell’UE. Contemporaneamente, le nostre indagini sulle misure di sostegno concesse in passato ad Alitalia sono sempre in corso e rimaniamo in contatto con le autorità italiane per essere aggiornati sui loro piani e sulla conformità di questi ultimi con le norme dell’UE.”
Alitalia è una grande compagnia aerea che opera in Italia. Con una flotta di oltre 95 aerei, nel 2019 ha servito centinaia di destinazioni in tutto il mondo, trasportando circa 20 milioni di passeggeri dal suo hub principale di Roma e da altri aeroporti italiani verso varie destinazioni internazionali. Dall’inizio della pandemia di coronavirus, Alitalia ha visto i suoi servizi drasticamente ridotti, con conseguenti gravi perdite di esercizio.
L’Italia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto per compensare Alitalia per i danni subiti dal 1º marzo 2020 al 15 giugno 2020, derivanti dalle misure di contenimento e dalle restrizioni di viaggio introdotte dall’Italia e da altri paesi di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus. La misura di auto avrà la forma di una sovvenzione diretta di 199.45 milioni di €, che corrisponde alla stima dei danni che la compagnia aerea ha subito direttamente durante tale periodo.
La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare gli aiuti di Stato che gli Stati membri concedono a imprese o settori specifici per ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi eccezionali.
La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus possa essere considerata un evento eccezionale, trattandosi di un evento straordinario e imprevedibile, caratterizzato da un impatto economico significativo. Pertanto, gli interventi eccezionali dello Stato membro per compensare i danni causati dalla pandemia risultano giustificati.
La Commissione ha constatato che la misura italiana compenserà i danni subiti da Alitalia che sono direttamente imputabili alla pandemia di coronavirus, concludendo inoltre che la misura è proporzionata, in quanto la compensazione non supera quanto necessario per ovviare ai danni.
Su tale base, la Commissione ha concluso che la misura italiana di compensazione dei danni è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.
Contesto
Sulla base delle denunce ricevute, il 23 aprile 2018 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale relativo a prestiti per 900 milioni di € che l’Italia ha concesso a Alitalia nel 2017. Il 28 febbraio 2020 la Commissione ha avviato un altro procedimento d’indagine formale relativo ad un ulteriore prestito di 400 milioni di € concesso dall’Italia nell’ottobre 2019. Entrambe le inchieste sono in corso.
Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente, le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’IVA o dei contributi sociali, non sono soggette a controlli in materia di aiuti di Stato e possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l’approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente.
Quando si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze della pandemia di coronavirus, in linea con la vigente disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.
A tale proposito, ad esempio:
- gli Stati membri possono compensare determinate imprese o settori specifici (adottando regimi) per i danni subiti che sono stati causati direttamente da eventi eccezionali, quali quelli provocati dalla pandemia di coronavirus. Ciò è previsto dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.
- Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE consentono agli Stati membri di aiutare le imprese che devono affrontare problemi di carenze di liquidità e che necessitano di aiuti urgenti per il salvataggio.
- A ciò si può aggiungere un’ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento “de minimis” e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere varate dagli Stati membri anche immediatamente, senza il coinvolgimento della Commissione.
In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri e il Regno Unito a causa della pandemia di coronavirus, le norme dell’UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto della pandemia di coronavirus. Il quadro temporaneo, che è stato modificato il 3 aprile e l’8 maggio 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati; ii) garanzie statali per i prestiti contratti dalle imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano aiuti di Stato all’economia reale: v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine; vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus (R&S); vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento degli impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus; ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti; xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale.
Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva, con l’evolversi della crisi, esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione, la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.58114 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
Info: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html