Pacchetto infrazioni di gennaio: decisioni principali
Panoramica per settore
Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, la Commissione avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell’UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle politiche dell’UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell’UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.
Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre all’archiviazione di 221 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.
Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell’UE si rinvia al testo integrale delle domande frequenti. Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione.
Per l’Italia i casi di infrazioni riguardano i seguenti settori:
Biodiversità: la Commissione decide di deferire alla Corte di giustizia 6 Stati membri che non hanno impedito l’introduzione di specie esotiche invasive che danneggiano la natura europea
La Commissione ha deciso in data odierna di deferire
Bulgaria (INFR(2021)2007), Irlanda (INFR(2021)2015), Grecia (INFR(2021)2011),
Italia (INFR(2021)2016),Lettonia (INFR(2021)2019), e Portogallo (INFR(2021)2021) alla Corte di giustizia dell’UE per la mancata attuazione di diverse disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (“regolamento sulle specie esotiche invasive” o “regolamento IAS”). Le specie esotiche invasive sono piante e animali introdotti accidentalmente o deliberatamente in un’area in cui normalmente non si trovano. Il regolamento IAS prevede misure da adottare in tutta l’UE in relazione alle specie esotiche invasive incluse nell’elenco dell’Unione. I 6 Stati membri non hanno elaborato, attuato e comunicato alla Commissione un piano d’azione (o una serie di piani d’azione) per contrastare i principali vettori di introduzione e di diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza per l’UE. Nel giugno 2021 la Commissione ha pertanto inviato lettere di costituzione in mora a 18 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia), e successivamente pareri motivatia 15 di essi (Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia) nel febbraio 2022. Da allora 11 Stati membri hanno adempiuto ai loro obblighi e 1 di essi adotterà tempestivamente le misure mancanti. Tuttavia, nonostante alcuni progressi, i restanti 6 Stati membri (Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia e Portogallo) non hanno affrontato interamente le carenze segnalate. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità di questi 6 Stati membri siano stati insoddisfacenti e insufficienti e ha pertanto deciso di deferirli alla Corte di giustizia dell’UE.
Contenuti terroristici online: la Commissione invita il BELGIO, la BULGARIA, la CECHIA, la DANIMARCA, l’ESTONIA, l’IRLANDA, la GRECIA, la SPAGNA, l’ITALIA, CIPRO, la LETTONIA, la LITUANIA, il LUSSEMBURGO, MALTA, i PAESI BASSI, l’AUSTRIA, la POLONIA, il PORTOGALLO, la ROMANIA, la SLOVENIA, la FINLANDIA e la SVEZIA a conformarsi al regolamento sui contenuti terroristici online
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a Belgio (INFR(2022)2112), Bulgaria (INFR(2022)2113), Cechia (INFR(2022)2115),
Danimarca (INFR(2022)2116), Estonia (INFR(2022)2117), Irlanda (INFR(2022)2121),
Grecia (INFR(2022)2118), Spagna (INFR(2022)2119),Italia (INFR(2022)2122),
Cipro (INFR(2022)2114), Lettonia (INFR(2022)2125), Lituania (INFR(2022)2123),
Lussemburgo (INFR(2022)2124), Malta (INFR(2022)2126), PaesiBassi (INFR(2022)2127),
Austria (INFR(2022)2111), Polonia (INFR(2022)2128), Portogallo (INFR(2022)2129),
Romania (INFR(2022)2130), Slovenia (INFR(2022)2132), Finlandia (INFR(2022)2120) e Svezia (INFR(2022)2131) a motivo della non corretta attuazione del regolamento UE relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (regolamento (UE) 2021/784). Garantire la piena attuazione del regolamento è fondamentale per evitare che i terroristi abusino di Internet per diffondere la loro ideologia e intimidire, radicalizzare e reclutare cittadini online. Il regolamento prevede un quadro giuridico per garantire la rimozione di contenuti terroristici online entro un’ora dal ricevimento di un ordine di rimozione emesso da un’autorità nazionale competente e obbliga le imprese ad adottare misure speciali quando le loro piattaforme sono esposte a tali contenuti. Allo stesso tempo, istituisce solide misure di salvaguardia per garantire il pieno rispetto della libertà di espressione e di informazione. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento il 7 giugno 2022, non tutti gli Stati membri hanno adottato nel proprio ordinamento nazionale tutte le misure previste dal regolamento stesso. La Commissione ritiene pertanto che Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia non abbiano pienamente attuato gli obblighi previsti dal regolamento; questi paesi dispongono ora di 2 mesi per rispondere alla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.
Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali
(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Aikaterini Apostola – Tel. +32 229 87624)
Lettere di costituzione in mora
Antiriciclaggio: la Commissione esorta la SPAGNA e l’ITALIA ad applicare correttamente la direttiva antiriciclaggio
La Commissione ha inviato in data odierna lettere di costituzione in mora a Spagna (INFR(2022)2151) e Italia (INFR(2022)2150) per la non corretta applicazione della direttiva antiriciclaggio (quarta direttiva antiriciclaggio, modificata dalla quinta direttiva antiriciclaggio). I 2 Stati membri avevano notificato il recepimento completo della direttiva. La Commissione ha tuttavia individuato diversi casi di non corretta applicazione della direttiva, che fanno riferimento al funzionamento di una dei sui elementi centrali: l’istituzione dei registri centrali dei titolari effettivi. Promuovere la trasparenza è fondamentale per contrastare l’abuso dei soggetti giuridici. Gli Stati membri devono garantire che le informazioni sui titolari reali di tali soggetti giuridici (i loro titolari effettivi) siano conservate in un registro centrale. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. La fiducia degli investitori e del grande pubblico nei mercati finanziari dipende in larga misura dall’esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo delle società. Ciò vale in particolare per i sistemi di governo societario caratterizzati dalla concentrazione della proprietà, come quelli nell’Unione europea. In assenza di una risposta soddisfacente da parte dei 2 Stati membri entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di proseguire la procedura di infrazione e di inviare un parere motivato.
Lavoro e diritti sociali
(Per ulteriori informazioni: Veerle Nuyts – Tel. +32 229 96302; Flora Matthaes – Tel. +32 229 83951)
Pareri motivati
Distacco dei lavoratori: la Commissione invita 17 Stati membri a conformarsi alla direttiva di applicazione della direttiva UE relativa al distacco dei lavoratori
La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a Belgio (INFR(2018)2226),
Bulgaria (INFR(2018)2227), Cechia (INFR(2018)2230), Danimarca (INFR(2021)2057),
Germania (INFR(2021)2056), Irlanda (INFR(2018)2235), Francia (INFR(2018)2232),
Italia (INFR(2021)2059),Ungheria (INFR(2018)2234), Malta (INFR(2018)2238),
PaesiBassi (INFR(2021)2061), Austria (INFR(2018)2225), Polonia (INFR(2018)2239),
Romania (INFR(2018)2241)Slovenia (INFR(2018)2243), Slovacchia (INFR(2018)2242),
e Finlandia (INFR(2021)2058)
per il mancato allineamento di varie disposizioni nazionali alla direttiva di applicazione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori (2014/67/UE). La direttiva di applicazione mira a rafforzare l’applicazione pratica delle norme sul distacco dei lavoratori affrontando le questioni relative all’accesso all’informazione, alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell’UE nonché alla lotta alle frodi e all’elusione delle norme. In particolare, la direttiva di applicazione definisce gli obblighi amministrativi e le misure di controllo che gli Stati membri possono imporre per vigilare sul rispetto delle norme in materia di distacco dei lavoratori; difende i diritti dei lavoratori distaccati e li protegge da un trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro in caso di azioni legali o amministrative; tutela i diritti dei lavoratori distaccati in situazioni di subappalto; garantisce l’effettiva applicazione e riscossione delle sanzioni amministrative e delle ammende in tutti gli Stati membri dell’UE; obbliga gli Stati membri a predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Nel luglio 2021 la Commissione aveva inviato lettere di costituzione in mora a 24 Stati membri e ora sta dando seguito a tali lettere per 17 Stati membri che non hanno ancora recepito correttamente alcune o tutte le suddette disposizioni della direttiva. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.
Mobilità dei lavoratori: la Commissione invita l’ITALIA a porre fine alla discriminazione dei lettori stranieri
La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2021)4055) per il mancato rispetto delle norme dell’UE sulla libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011). A norma del diritto dell’UE, i cittadini dell’UE che esercitano il loro diritto alla libera circolazione non devono essere discriminati a causa della loro nazionalità per quanto riguarda l’accesso all’occupazione e le condizioni di lavoro. Nella sua sentenza nella causa C-119/04 la Corte di giustizia dell’UE ha affermato che una legge italiana del 2004 fornisce un quadro accettabile per la cosiddetta ricostruzione della carriera dei lettori stranieri nelle università italiane. Ciò significa che la legge consente di adeguare la retribuzione, l’anzianità e i corrispondenti contributi previdenziali dei lettori a quelli di un ricercatore con un contratto a tempo parziale e concede ai lettori il diritto al pagamento degli arretrati a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. Tuttavia la maggior parte delle università non ha adottato le misure necessarie per una corretta ricostruzione della carriera dei lettori, con la conseguenza che la maggior parte di essi non ha ancora ricevuto il denaro cui ha diritto. L’Italia non ha adottato le misure necessarie dall’avvio della procedura di infrazione nel settembre 2021 e pertanto continua a discriminare i lettori stranieri. L’Italia dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
Info: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_23_142